Estintori

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Estintori: classificazione e tipologie

Fire Tech si occupa di vendita, installazione, manutenzione, collaudo, noleggio, revisione nonché dello smaltimento di estintori portatili e carrellati contenenti qualsiasi agente estinguente: polvere, idrico, schiuma, Co2 etc.

Gli estintori costituiscono un presidio antincendio, rappresentando il mezzo di estinzione incendi più diffuso ed adottato. La sua presenza è obbligatoria si in luoghi privati, come uffici, attività commerciali ed industriali sia in luoghi pubblici come ospedali, scuole etc.

Gli estintori obbligatori in qualsiasi attività lavorativa dove, oltre al titolare o al datore di lavoro, è presente anche un solo lavoratore. Il numero e la scelta degli estintori dipendono da una combinazione di fattori quali: numero di lavoratori, grandezza del luogo di lavoro, classificazione del rischio incendio del luogo di lavoro, tipo di incendio ipotizzabile e alla relativa tipologia di fuoco.

Mentre il tipo di estintore da utilizzare in relazione all’agente estinguente in esso presente (ad acqua, a schiuma a polvere o a CO2) dipende dalla natura dell'eventuale incendio ovvero dalla tipologia di combustibile che brucia.

Gli estintori posso essere classificati si in base al peso e si dividono in portatili e carrellati.
L’estintore portatile ha una massa minore o uguale a 20 Kg (D.M. 07/01/2005), l’estintore carrellato ha un trasporto su ruote di massa maggiore di 20 Kg e fino a 150 Kg (D.M. 06/03/1992).

Si differenziano l’uno dall’altro anche nelle modalità di utilizzo, mentre per l’estintore portatile basta un addetto, l’utilizzo dell’estintore carrellato necessita di un minimo di 2 addetti.

Il peso degli estintori e di conseguenza dell’agente estinguente incide molto nella scelta. Naturalmente il peso degli estintori determina la durata di funzionamento dello stesso.

La seconda classificazione si ha in base all’agente estinguente dell’estintore.

Estintori ad acqua, a polvere, ad anidride carbonica e ad idrocarburi alogenati.

La scelta degli estintori dovrebbe essere fatta in base alla tipologia di incendio ipotizzabile e alla relativa tipologia di fuoco ovvero di combustibile che brucia.

Il fuoco è classificato in 5 tipologie:  
Tipologia
Descrizione
A
Fuochi di classe A - Fuochi di SOLIDI
generati da combustibili solidi, con formazione di brace con l’esclusione dei metalli. In questa classe, rientrano i fuochi generati da materiali quali il legno, la carta, i materiali tessili, le pelli, la gomma.
B
Fuochi di classe B - Fuochi di LIQUIDI
generati da combustibili liquidi e da solidi liquefabili. In questa classe rientrano i fuochi generati da materiali quali l’alcol, i solventi, gli oli minerali, gli idrocarburi, le benzine.
C
Fuochi di classe C - Fuochi di GAS
generati da combustibili gassosi. In questa classe rientrano fuochi generati da metano, butano, idrogeno, acetilene, propilene.
D
Fuochi di classe D - Fuochi di METALLI
generati da metalli combustibili. Appartengono a questa classe i fuochi generati da potassio, magnesio, zinco, zirconio, titanio. Le norme ISO prevedono una classificazione maggiormente dettagliata per questa categoria, servono estintori realizzati con polveri speciali da installare in laboratori ove vengono trattati i metalli o polveri di metallo.
E
Fuochi di classe F - Fuochi da oli e grassi vegetali o animali
classe introdotta con la norma EN 2:2005 è riferita ai fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e/o animale quali quelli usati nelle cucine, in apparecchi di cottura.

Attività soggette a prevenzione incendi

Il DPR 151 per la Prevenzione Incendi inoltre fornisce un elenco molto dettagliato delle attività soggette alla prevenzione incendi e indica i criteri con cui si identificano all’interno delle categorie A, B o C.

La tabella sottostante costituisce un ottimo inizio per capire quanti estintori occorrono in un’attività lavorativa. Detto questo la tabella e il decreto nascono con l’intenzione di aiutare i professionisti a conteggiare in maniera adeguata il numero di presidi antincendio necessari in una determinata attività. Ma per una corretta valutazione del rischio antincendio bisogna tener conto oltre che dalla tipologia dell’attività anche delle attrezzature ed arredi presenti, dimensioni e articolazione del luogo, caratteristiche e materiali costruttivi, n° di persone presenti. Un’attività classificata secondo il decreto a rischio basso potrebbe in base alle succitate informazioni essere classificata con un rischio maggiore e pertanto dovrà essere dotata di un numero più elevato di estintori. Il team di professionisti della Fire Tech è a disposizione per qualsiasi dubbio in merito alla classificazione del rischio incendio della vostra attività o per una consulenza specifica in materia di prevenzione incendi.
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Categoria A

Attività a basso rischio
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Categoria B

Attività a medio rischio
Sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. i fabbricati e/o le attività comprese nell’allegato I del DPR 151/2011 (ex D.M. 16 febbraio 1982), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Categoria C

Attività ad alto rischio
Sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui DM 10 marzo 1998. La superficie coperta da un estintore a polvere a 6 kg è riportata da una tabellina contenuta nel D.M. 10/03/1998.

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